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Statuto
A.C.O. - Amatori e Cultori di Ornitologia - "Club S. Giuseppe da Copertino"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA CULTURALE

-ENTE NON COMMERCIALE SENZA FINI DI LUCRO – DENOMINATA
“CLUB SAN GIUSEPPE DA COPERTINO”
AMATORI E CULTORI DI ORNITOLOGIA PER LA DIFESA E LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO

TITOLO I°
Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Articolo 1
E' costituita l'Associazione Ornitologica culturale denominata:
“Club San Giuseppe da Copertino” Amatori e cultori di Ornitologia per la Difesa e la Salvaguardia del Patrimonio Naturalistico – ente non commerciale senza fini di lucro – ai sensi dell'art. 36 Codice Civile, affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.)
Articolo 2
Il “Club San Giuseppe da Copertino” – ente non commerciale senza fini di lucro – ha durata illimitata; ha sede in Copertino temporaneamente presso l'abitazione del presidente pro tempore, è apolitica apartitica e aconfessionale. La sede potrà essere trasferita solo all'interno del comune di Copertino e con semplice atto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Articolo 3
Il “Club San Giuseppe da Copertino” è costituito per perseguire le sotto elencate finalità:
ha tutele e la valorizzazione della natura e dell'ambiente; sono escluse le attività di raccolta e passaggio di rifiuti.
Propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat, per tramite degli allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento, sia a scopo ornamentale che espositivo, riproducendo anche soggetti altrimenti in via d'estinzione.

Interessati quindi della loro protezione e dei connessi problemi ecologici ed ambientali.
- L'assistenza ai propri Soci per i loro allevamenti allo scopo di migliorare le razze allevate ed eventualmente crearne delle nuove.
- La promozione e l'allestimento di esposizioni e mostre ornitologiche per propria iniziativa o della F.O.I., intervenendo, all'uopo le autorità a tutti i livelli onde ottenere facilitazioni per il loro svolgimento.
- L'istituzione periodica d'incontri di studio, convegni e corsi a contenuto didattico-divulgativo sull'allevamento del canarino, sull'avifauna autoctona ed esotica, destinati ai propri soci ed ai soci della F.O.I.
- L'elaborazione di progetti educativi sull'allevamento amatoriale ed ornamentale del canarino e di divulgazione del patrimonio ornitologico per le scuole, centri sociali, centri ricreativi, associazioni ecc.
- La cooperazione con altri Enti per la conservazione dell'avifauna stanziale del Salento.
- La gestione di aree protette assegnatele dalla Provincia, Regione, Stato o Privati.
Sono espressamente esclusi dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.
Titolo II°
Condizioni d'iscrizione – Tesseramento – Soci

Articolo 4
Per ottenere l'iscrizione al “Club San Giuseppe da Copertino”, il richiedente dovrà inoltrare domanda iscritta al Consiglio Direttivo, che accoglierà o respingerà la richiesta a suo insindacabile giudizio.
Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato di perseguire e osservare il presente Statuto, quello della F.O.I., e tutte le deliberazioni sociali e federali.
Le domande dei minori dovranno essere firmate per accettazione, da un genitore o da chi ne fa le veci.
La qualità di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro dei soci, art. 26 del presente Statuto.
Articolo 5
Il numero dei soci e illimitato, essi sono tenuti a versare, in un'unica soluzione, all'atto dell'iscrizione, la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, quella spettante alla F.O.I., e , se socio allevatore, l'importo degli anellini eventualmente richiesti.
La qualifica di socio e personale e non è trasmissibile per nessun motivo e nessun titolo.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto elettorale attivo e passivo.
Articolo 6
I soci del Club S. Giuseppe da Copertino si dividono in:
A) SOCI ORDINARI
Soci allevatori; Soci non allevatori; Soci allevatori allievi; Soci non allevatori allievi.
B) SOCI ONORARI
La qualifica di socio onorario è conferita con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea, a quelle persone che abbiano particolari meriti e che abbiano contribuito al raggiungimento delle finalità del Club.
I soci allevatori hanno l'obbligo di iscriversi, a cura del club, al Registro Nazionale Allevatori secondo le modalità stabilite dallo Statuto F.O.I..
I soci allievi, allevatori e non, sono coloro che hanno età compresa tra 9 e 18 anni. Verseranno le quote associative deliberate del Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea aderendo, nel contempo, al presente statuto e non potranno esercitare il diritto di voto.
Tutti gli associati sono obbligati a versare le “quote associative” e le eventuali “somme aggiuntive” così come deliberate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi agli associati.
La quota o contributo associativo e intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabile.
Articolo 7
L'appartenenza ad una delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:
- Il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- Il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- Il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché per l'elezione ad ogni carica prevista dal medesimo. Il tutto senza limitazione alcuna.
Articolo 8
I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
A) Recesso;
B) Scioglimento;
C) Espulsione.
La cessazione per scioglimento avviene in caso di scioglimento del Club.
L'espulsione è il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che:
- Disattendono alle disposizioni del presente statuto, di quello della F.O.I. e loro deliberazioni;
- Fomentano dissidi e discordie tra soci e siano elementi di disgregazione;
- Si rendano morosi nel pagamento delle quote associative e federali.
Avverso l'espulsione si può ricorrere al Collegio dei Probiviri, art. 21 del presente statuto.
Titolo III°
Organi dell'Associazione
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente.
Articolo 10
L'Assemblea è costituita dai soci, i quali hanno tutti i medesimi diritti e poteri di intervento e di voto.
Le sue deliberazioni a norma di legge e del presente statuto vincolano tutti i soci.
Il voto è espresso per alzata di mano.
Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto che siano in regola con il pagamento delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive.
I soci onorari hanno diritto di parola e non di voto.
Fanno eccezione i soci allievi, allevatori e non, per i quali non è previsto il diritto di voto art. 6 del presente statuto.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria e convocata, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e rendiconto consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso.
Detti bilanci o rendiconto annuali saranno affissi alla bacheca ed inviati ai soci come allegati alla convocazione per detta assemblea. In essa ogni tre anni varranno eletti:
- Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei probiviri.
L'assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o con richiesta motivata da 4/7 del Consiglio Direttivo 0 1/3 dei Soci.
L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e necessita di quorum costitutivo, in prima convocazione, pari al 51% e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati iscritti alla data della delibera nell'apposito libro dei soci di cui all'art. 26 del presente statuto.
Il socio che non potesse intervenire personalmente, può conferire delega ad altro socio, il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a n° 2.
Articolo 11
Le assemblee, sia ordinare che straordinarie, sono convocate con lettera semplice con almeno 15 giorni di anticipo sulla data fissata contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della 1^ e 2^ convocazione.
La seconda convocazione deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima.
Copia del verbale d'assemblea sarà affisso in bacheca.
Articolo 12
Il Presidente è il rappresentante pro tempore del Club San Giuseppe da Copertino. Egli presiede , il Consiglio Direttivo ed ha l'obbligo di convocare l'assemblea ordinaria prevista dall'art. 10 del presente statuto. In caso di urgenza, debitamente documentata a richiesta, può adottare, per gli affari correnti, i provvedimenti che ritiene necessari e che spetterebbero al Consiglio, con l'obbligo riferirne ad esso nella prima seduta per ottenere la ratifica.
Articolo 13
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo in carica.
Il Presidente può revocare al massimo due consiglieri, in tal caso sottoporrà la questione alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
I nuovi consiglieri proposti dal Presidente e cooptati dal Consiglio Direttivo assumono il ruolo di quelli revocati o cessati.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e dai 6 Consiglieri membri eletti con lista chiusa tra i quali il Presidente nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nella eventualità che la metà più uno dei consiglieri sia dimissionaria, il Presidente o che legalmente lo sostituisce indice nuove elezioni nel termine di 60 giorni.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Club, tranne quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.
Articolo 15
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno delle sue attribuzioni e in sua assenza o mancanza o per sua delega lo rappresenta e lo sostituisce.
Articolo 16
Il segretario è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo statuto; redige i verbali delle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo; tiene il libro dei soci aggiornato.
Articolo 17
Il Tesoriere cura il regolare andamento amministrativo del Club, sia per le entrate che per le uscite a cui provvede per mandato del presidente; raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci o rendiconto annuali consuntivi e preventivi, che saranno a sua cura compilati.
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente per:
- Deliberare le misure e le modalità del pagamento delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;
- Approvare il bilancio o rendiconto annuale consuntivo e preventivo redatto dal Tesoriere;
- Deliberare l'accettazione o il rigetto delle domande d'iscrizione;
- Autorizzare, organizzare mostre, esposizioni e manifestazioni fissandone il calendario;
- Promuovere l'adesione del Club agli organi federali e designare i propri rappresentanti;
- Partecipare ai congressi, convegni ecc. di carattere ornitologico nazionale,
- Promuovere ed esplicare tutte le attività che possono valorizzare, sviluppare e migliorare l'ornitologia nel Salento;
- Designare le mostre a cui partecipare, nominare i convogliatori e stabilire il rimborso spese;
- Attribuire incarichi specifici ai soci: Detti incarichi sono svolti gratuitamente;
- Revocare e surrogare consiglieri e quant'altro previsto nell'art. 13 del presente statuto.
Articolo 19
Chiunque intendesse presentare la propria candidatura alla carica di Presidente deve dare comunicazione al Consiglio Direttivo uscente e allegare i nomi dei soci consiglieri scelti. Ciò dovrà avvenire non oltre sette giorni prima della data stabilita per le elezioni. I Consiglieri proposti in una lista non possono far parte di altre liste. Qualora non siano state presentate candidature, l'Assemblea convocata per le elezioni decide il commissariamento dell'Associazione.
Articolo 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, soci maggiorenni eletti dall'assemblea. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In particolare esso dovrà controllare che tutte le spese siano attinenti agli scopo sociali previsti nello statuto del Club, che comunque corrispondano in qualità e quantità a quelle previste nel bilancio o rendiconto annuale preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci; controlleranno, inoltre, che ogni spesa rilevante un complesso di spese tendenti ad uno stesso scopo, sia stata preventivamente deliberata dal Consiglio Direttivo e regolarmente verbalizzato. La carica di revisione è incompatibile con quella di Consigliere.
Articolo 21
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei probiviri ha il compito di decidere su eventuali radiazione dei Soci e di derimere le vertenze tra singoli membri del consiglio direttivo e tra i soci e membri del consiglio, oppure tra soci.
Articolo 22
Le elezioni del Consiglio Direttivo, composto dal candidato Presidente con i sei Consiglieri proposti e del Collegio dei Revisori dei Conti sono effettuate a scrutinio segreto.I verbali delle votazioni vengono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che le redige.
Titolo IV°
Patrimonio e Risorse
Articolo 23
Il patrimonio del Club San Giuseppe da Copertino – ente commerciale senza fini di lucro – è costituito:
- Dai proventi delle “quote associative” e dalle eventuali “somme aggiuntive”;
- Dai beni mobili e immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
- Da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- Da proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinati dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai distribuibile, direttamente o indirettamente tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengono e dovrà essere destinato alle finalità istituzionali previste dal presente statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente.
Articolo 24
I fondi devono essere depositati presso un Istituto di Credito o su libretto dell'Amministrazione Postale. I prelevamenti possono essere effettuati dal tesoriere in carica su mandato del Presidente.
Titolo v°
Disposizioni Finali
Articolo 25
L'inizio e la chiusura di ogni esercizio finanziario sono fissati rispettivamente al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 26
Per il buon funzionamento del Club, sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri previsti dalle norme di legge fiscali, i seguenti libri associativi:
- Libro degli associati;
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- Libro dei verbali dell'assemblea;
- Libro di cassa;
- Libro degli inventari.
Articolo 27
Per la natura e la finalità del Club il risultato dell'esercizio sociale non può dar luogo ad utili ripetibili.
Articolo28
Lo scioglimento del Club e la nomina del liquidatore devono essere deliberate dall'assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo o i membri superstiti di questo, procederanno alla liquidazione del Club con le modalità di seguito indicate. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n. 662/92 e salva diversa destinazione imposta per legge, sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti.
Articolo 29
Per quanto riguarda il rapporto tra il Club e la F.O.I. restano fermi tutti i punti dello statuto federale.
Articolo 30
In caso di controversie giudiziarie si nomina competente, solo ed esclusivamente, il Foro di Lecce salvo che nei rapporti con la F.O.I.
Articolo 31
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni e le norme di legge in vigore sull'argomento.

Copertino 09/04/2000

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